Atto Costitutivo
Associazione "Piccoli, Grandi Passi"
Esente da imposte di bollo e registro ex. atto 6-8 legge 266/1991.
Atto di Costituzione dell'Organizzazione di Volontariato
PICCOLI, GRANDI PASSI
In data10 dicembre 2009 in Novara, presso l'Istituto Sacro Cuore di via Solferino 16, si sono riunite le seguenti persone:
POLICARO GIUSEPPE
FERRARI GABRIELLA
BRUSTIA CLARA
MILONE FULVIA
USELLINI PAOLO
BAGAROTTI ALESSANDRA
Di comune accordo, essi stipulano e convengono quanto segue:
art.1 È costituita fra i suddetti comparenti l'Associazione di Volontariato costituita ai sensi della legge 266/91 avente la seguente denominazione: PICCOLI, GRANDI PASSI.
art.2 L'Associazione ha sede in Novara, via Solferino 16.
art.3 L'Associazione è apartitica e svolge attività di volontariato nel campo socio-assistenziale ed educativo, sanitario e tutela e promozione dei diritti, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni spontanee e gratuite dei propri aderenti.
Le finalità che si propone sono in particolare:
Promuovere attività di sviluppo per il potenziamento dei diritti dei minori, delle famiglie e di tutte le persone che si trovano in situazioni svantaggiate.
Svolgere attività di tutela delle persone in difficoltà sociale e giuridica.
Promuovere la crescita della cultura, della solidarietà, della sussidiarietà tra le persone.
Promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire lo spirito solidale e sociale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli.
Mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, le strutture pubbliche e private, gli operatori coinvolti e i mezzi di informazione.
Promuovere attività socio-assistenziali educative e sanitarie.
Analisi e studio del rapporto e delle problematiche della società e gli aspetti teorici della psicologia, della medicina e del lavoro sociale.
È prevista la collaborazione e l'associazione temporanea in organizzazioni pubbliche e private, cooperative, organizzazioni non governative e non profit, scuole e istituti.
art.4 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.
art.5 L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, dell'Assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzioinali a eccezione di quelle economiche marginali.
art.6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i signori ai quali attribuiscono contestualmente le cariche:
FERRARI GABRIELLA Presidente;
POLICARO GIUSEPPE Vice-presidente;
USELLINI PAOLO Segretario.
art.7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono a esclusivo carico dell'Organizzazione di Volontariato qui costituita.
Esente da imposte di bollo e registro ex. atto 6-8 legge 266/1991.
Statuto dell'Associazione
art.1 L'organizzazione di volontariato PICCOLI,GRANDI PASSI, più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede a NOVARA in via Solferino, 16, costituita ai sensi della legge 266/91 e della legg R. 38/94 e successive modifiche, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
art.2 L'Associazione è apolitica e apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democratricità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (presidente, vice-presidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.
art.3 L'Associazione opera in maniera specifica, nella/e area/e di intervento CULTURALE, EDUCATIVA, ISTRUZIONE con le seguenti finalità:
- Promuovere attività di sviluppo per il potenziamento dei diritti dei minori, delle famiglie e di tutte le persone che si trovano in situazioni svantaggiate.
- Svolgere attività di tutela delle persone in difficoltà sociale e giuridica.
- Promuovere la crescita della cultura, della solidarietà, della sussidiarietà fra le persone.
- Promuovere strumenti di iniziative atti a favorire lo spirito solidale e sociale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli.
- Mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, le strutture pubbliche e private, gli operatori coinvolti e i mezzi di informazione.
- Promuovere attività socio-assistenziali, educative e sanitarie.
- Analisi e studio dei rapporti e delle problematiche della società e gli aspetti teorici della psicologia, della medicina e del lavoro sociale.
È prevista la collaborazione e l'associazione temporanea in organizzazioni pubbliche e private, cooperative, organizzazioni non governative e non profit, parrocchie, scuole e istituti.
art.4 Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta motivando la sua decisione.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.5. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
art.5 La qualifica di socio si perde per:
- decesso
- mancato pagamento della quota sociale
- dimissione
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.
art.6 contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva le prima Assemblea dei Soci.
art.7 La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
art.8 Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alciun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
ORGANI SOCIALI
art.9 Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:
- Assemblea generale degli iscritti
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio dei Revisori (facoltativo)
art.10 L'Assemblea Generale degli iscritti può essere Ordinaria o Straordinaria. Il Consiglio deve convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta aprile. Inoltre può convocare quando lo crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonchè l'ordine del giorno, da inviare a ogni iscritto almeno sette giorni prima anche per email.
art.11 L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
art.12 L'Assemblea può essere sia Ordinaria che Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice su questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'Assemblea Straordinaria e sarà necessaria la seguente maggioranza: almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte di due terzi dei presenti.
Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio dell'Associazione e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.
Ogni socio ha diritto a un solo voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio.
art.13 L'Assemblea Ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata ed in particolare:
- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- approvazione del programma dell'attività da svolgere;
- redazione, modifica, revoca di regolamenti interni;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
- la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.
art.14 Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea Straordinaria.
art.15 Le decisioni prese dall'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
art.16 Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 5 membri e si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e può venire rieletto. In caso di defezione per qualunque causa del numero dei consiglieri previsto, il Consiglio Direttivo sarà integrato dal/i primo/i tra i non eletti nell'ultima Assemblea Elettiva, o, in mancanza, di nuovo/i consigliere/i eletto/i dalla prima Assemblea successiva.
art.17 Compiti del Consiglio Direttivo
È di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di Ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:
ATTIVITÀ SECONDARIE
art.23 L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.
DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASOCIAZIONE
art.24 La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino nello stesso settore. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
NORME RESIDUALI
art.25 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.